Deliberazione AEEG n.84/2012: adeguamento degli impianti ai requisiti dell'allegato A70 al Codice di Rete Terna
l’Autorità per l’Energia Elettrica ed il Gas ha emanato lo scorso 8 marzo la Deliberazione n. 84/2012/R/eel rubricata: “Interventi urgenti relativi agli impianti di produzione di energia elettrica, con particolare riferimento alla Generazione Distribuita, per garantire la sicurezza del sistema elettrico nazionale”.
Il testo, disponibile al link sottostante, prevede un adeguamento degli impianti ai requisiti dell'allegato A70 al Codice di Rete Terna. All’interno delle Delibera si fa espresso riferimento anche agli impianti già connessi, con remunerazione nel caso in cui l'adeguamento avvenga entro il mese di marzo del 2013. La Delibera è particolarmente significativa per gli impianti connessi in MT e BT.
http://www.autorita.energia.it/allegati/docs/12/084-12.pdf
Con la delibera 165-2012 sono stati individuate i valori definitivi dei premi riconosciuti nel caso di interventi di retrofit sui sistemi di protezione di interfaccia degli impianti di generazione distribuita. Aggiornamento della deliberazione dell’Autorità per l’energia elettrica e il gas 8 marzo 2012, 84/2012/R/eel
http://www.autorita.energia.it/it/docs/12/165-12.htm
In sintesi entro il 30 giugno 2012 – dopo aver effettuato la comunicazione per l`adeguamento richiesto - al produttore spetta un premio pari a:
- 2.000 €, nel caso di impianto entrato in esercizio in data antecedente l’entrata in vigore della Guida CEI 82-25
- 5.000 €, nel caso di impianto entrato in esercizio a seguito dell’entrata in vigore della Guida CEI 82-25
Il premio, pari a quello di cui al precedente alinea, viene moltiplicato per:
- 0,8 qualora la comunicazione sia inviata nel mese di luglio
- 0,6 qualora la comunicazione sia inviata nel mese di agosto
- 0,4 qualora la comunicazione sia inviata nel mese di settembre
- 0,2 qualora la comunicazione sia inviata nel mese di ottobre
Deliberazione n. 243/2013 per impianti in BT e MT
l’Autorità per l’Energia Elettrica ed il Gas ha approvato la Deliberazione n.243/2013 mediante la quale vengono definite le tempistiche e le modalità per l'adeguamento, ad alcune prescrizioni dell'Allegato A70 al Codice di rete di Terna, degli impianti, di potenza superiore a 6 kW, già connessi alla rete di bassa tensione alla data del 31 marzo 2012 nonché degli impianti, di potenza fino a 50 kW, già connessi alla rete di media tensione alla medesima data.
I produttori dovranno adeguare:
- entro il 30 giugno 2014, gli impianti di potenza superiore a 20 kW già connessi alla rete di BT ed entrati in esercizio alla data del 31 marzo 2012 e gli impianti di potenza fino a 50 kW già connessi alla rete di MT ed entrati in esercizio alla medesima data
- entro il 30 aprile 2015, gli impianti di potenza superiore a 6 kW e fino a 20 kW già connessi alla rete di BT ed entrati in esercizio alla data del 31 marzo 2012
In allegato trova i moduli necessari.
Corrispettivo Tariffario Specifico CTS
La informiamo sull’ art. 37.7 della delibera AEEG 333/2007 relativa all’ applicazione del corrispettivo tariffario specifico (CTS).
I clienti e le altre utenze in MT, che non hanno ancora inviato all`impresa distributrice la dichiarazione di adeguatezza relativa ai propri impianti, sono tenuti, secondo l’articolo 37.7 della delibera 333/2007 a versare il corrispettivo tariffario specifico CTS.
Il CTS viene calcolato su base annua ed è pari a:
CTS = [K+(H*Ei/Pi)]*F
K è una quota fissa, in ragione di 1€/giorno per ogni giorno di connessione attiva
H è una quota variabile in relazione alle ore di utilizzo, data al rapporto tra l’energia consumata
Ei e la potenza disponibile Pi nello stesso anno o, per le utenze MT, tra l’energia immessa in rete Ei nell’anno precedente e la potenza nominale di impianto Pi nello stesso anno, al netto della potenza nominale dei generatori elettrici di riserva
F è un parametro che, con decorrenza dal 1° luglio 2008, assume il valore:
- Per i clienti finali con potenza disponibile inferiore o uguale a 400kW e per le altre utenze con potenza nominale di impianto, al netto della potenza nominale dei generatori elettrici di riserva, inferiore o uguale a 400 kVA
- {1+[(Pi-400) /400]1/2}; il valore non deve superare 3,5. Per i clienti finali con potenza disponibile Pi, espressa in kW, superiore a 400kW e per le altre utenze con potenza nominale di impianto Pi, espressa in kVA, al netto della potenza nominale dei generatori elettrici di riserva, superiore a 400 kVA
Si ricorda che il CTS viene corrisposto all’impresa distributrice con il criterio pro-quota giorno. Questo criterio viene sospeso dal giorno in cui l’impresa distributrice riceve la dichiarazione di adeguatezza degli impianti.
Maggiorazione del corrispettivo tariffario specifico:
Il CTS sará maggiorato nei seguenti casi, secondo la formula: CTSM = CTS*(1+n);
n è il numero di anni contati dall’ anno successivo a quello di decorrenza dell´obbligo non adempiuto, con un valore massimo pari a3
- Per clienti con potenza disponibile minore o uguale 400 kW, qualora chiedano aumenti di potena, anche dilazionati nel tempo, pari ad almeno 50kW, rispetto alla potenza disponibile al 01/09/2008
- Per clienti con potenza disponibile maggiore a 400 kW, qualora chiedano aumenti di potenza, anche dilazionati nel tempo, pari ad almeno 100kW, rispetto alla potenza disponibile al 01/09/2008
- Per clienti con potenza disponibile maggiore a 400 kW, qualora chiedano aumenti di potenza, anche dilazionati nel tempo, minori o uguali a 100 kW, rispetto alla potenza disponibile al 01/09/2008, nel caso modifichi lo stato di neutro
- Nel caso in cui si verifichi che la dichiarazione di adeguatezza non risponde ai requisiti degli articoli 7 o 8 della Delibera AEEG ARG/elt 33/08
- Il CTSM sará applicato anche in caso di mancato adeguamento in caso di cambio di stato del neutro da isolato a compensato, con riferimento ai soli clienti con potenza superiore a 400kW
- Si considera d’ufficio come richiesta di aumento potenza il supero della potenza disponibile effettuato in almeno due mesi distinti dell’anno solare
Servizio di misura
Il responsabile del servizio di misura dell’energia elettrica prodotta da impianti di potenza nominale superiore a 20 kW è il produttore.
Il produttore ha la facoltà di avvalersi del gestore di rete per l’erogazione del servizio di misura dell’energia elettrica prodotta. In questo caso il produttore è tenuto a corrispondere al gestore di rete, a copertura delle attività svolte nell’ambito di tale servizio, un corrispettivo definito dal gestore di rete medesimo.
Le modalità e le condizioni per la sua determinazione sono, dando separata evidenza delle seguenti voci che compongono il predetto corrispettivo:
- approvvigionamento e installazione dell’apparecchiatura di misura
- manutenzione dell’apparecchiatura di misura
- raccolta e validazione e registrazione delle misure
(il gestore di rete deve inserire il proprio calcolo).
Ulteriori dettagli si trovano sul seguente sito del´Autorità Energia:
http://www.autorita.energia.it/it/docs/07/088-07.htm
Link utili per i produttori:
GSE - Glossario
http://www.gse.it/it/EnergiaFacile/glossario/Pages/default.aspx
GSE – Guide
http://www.gse.it/it/EnergiaFacile/guide/Pages/default.aspx